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1. Le presenti condizioni generali di consegna saranno applicate a tutti gli ordini emessi e/o inoltrati alla CNC International BV con sede registrata in Burgemeesterlaan no. 2, 6002 EG Weert (Holanda). Registrazione Camera di Commercio no: 12044847 – di seguito denominata “CNC”.
2. Le presenti condizioni generali di consegna sono depositate presso la Camera di Commercio di Roermond, Olanda, al numero: 12044847 e possono essere visionate o scaricate in ogni momento sul sito: www.nailcreation.com
3. La denominazione “cliente” nelle presenti condizioni generali di consegna sono riferite all’individuo privato o legale che inizierà un rapporto con la CNC oppure con l’entità legale che vorrà prendere accordi con la CNC e/o la parte per la quale verrannno consegnati i prodotti.
4. CNC si impegna ad inviare ai propri clienti una copia delle condizioni generali e dei termini di consegna. Il cliente potrà in ogni momento richiederne una copia.
5. In caso il cliente avesse proprie condizioni generali, tali condizioni saranno soltanto applicate se non in conflitto con le condizioni generali e con i regolamenti legislativi della CNC
6. Qualsiasi modifica di queste condizioni generali e termini di consegna, saranno valide soltanto previo consenso scritto della CNC.
7. L’accettazione di un’offerta oppure la trasmissione di un ordine sottointende automaticamente il consenso da parte del cliente delle condizioni generali sopra nominate.
8. La CNC si riserva il diritto di modificare tali condizioni generali e termini di consegna.
1. Se non espressamente dichiarato nella quotazione, tutte le quotazioni emesse dalla CNC saranno da intendersi senza impegno. Le quotazioni e le offerte potranno essere revocate dalla CNC in qualsiasi momento fino ad immediatamente dopo l’accettazione da parte del cliente.
2. Senza alcun pregiudizio a quanto sopra indicato, le quotazioni della CNC saranno valide per trenta (30) giorni se non diversamente indicato nella quotazione stessa.
3. Quando un’offerta sarà confermata per iscritto dalla CNC ed il cliente non comunicherà alcuna obiezione entro tre (3) giorni dalla data della suddetta conferma, quest’ultima sarà valida a tutti gli effetti e di impegno per entrambe le parti. Una conferma d’ordine includerà anche eventuali discussioni ed accordi verbali presi tra le parti.
4. Ogni ulteriore accordo e/o promessa fatta da un impiegato della CNC o da parte di terzi in veste di rappresentanti della CNC, saranno vincolanti soltanto se confermato per iscritto da uno o più dirigenti con potere di rappresentanza.
1. Tutti I prezzi utilizzati dalla CNC sono da intendersi IVA esclusa (BTW = Iva Olandese). L’IVA sarà calcolata separatamente. Nella misura in cui la CNC incorrerà in costi collegati alla consegna dei prodotti al cliente, inclusi i costi di trasporto, la CNC fatturerà al cliente tali costi separatamente.
2. La CNC comunicherà al cliente ogni aumento di prezzo (come aumento dei prezzi di acquisto, salari, costi di trasporto, tasse e/o imposte) che si sarà verificato entro tre (3) mesi dalla stipula dell’accordo. Quando il cliente riceverà la comunicazione di aumento dei prezzi, potrà dissolvere l’accordo, se non potrà essere ragionevolmente chiesto di continuare a rispettare l’accordo a causa dei costi dovuti all’aumento dei prezzi. La dissoluzione del contratto su questa base, non influirà sul diritto della CNC di rivendicare un’indennità per anni, mentre comunque la CNC non sarà obbligata a pagare eventuali danni. In caso di un aumento di prezzo effettivo imposto da terzi, la CNC avrà il diritto di dissolvere l’accordo, senza alcun obbligo al pagamento di danni.
3. Se, secondo l’opinione ragionevola della CNC, la posizione finanziaria del cliente non sia congrua all’accordo, il cliente dovrà, su richiesta del fornitore presentare delle garanzie oppure effettuare un pagamento anticipato a soddisfazione della CNC per la propria prestazione degli obblighi stipulati nell’accordo. In caso il cliente non dovesse presentare alcuna garanzia oppure alcun pagamento anticipato, la CNC avrà il diritto, a sua discrezione, di dissolvere l’accordo con effetto immediato, senza pregiudizio alcuno di rivendicare un’indennità per i danni subiti senza alcuna responsabilità da parte della CNC di pagare eventuali danni al cliente.
1. Se non espressamente concordato per iscritto, il cliente pagherà la somma dovuta alla CNC immediatamente alla data della fattura proforma. I pagamenti saranno da effettuare in contanti oppure tramite bonifico bancario alla CNC nella valuta concordata.
2. In caso il pagamento della somma dovuta, o anche parte di essa, non sarà ricevuta dalla CNC, la CNC potrà, senza alcun pregiudizio, far valere il diritto di risarcimento danni come segue:
• Addebitare costi di interessi uguali al 1,5% per mese con effetto immediato oppure parte di questa percentuale conteggiando la parte del mese restante a partire dalla data in questione
• Sospendere la prestazione dei propri obbligi stipulati in tutti gli accordi in atto con il cliente
Se il cliente non dovesse pagare l’intera somma dovuta entro i termini che saranno stabiliti, anche dopo aver ricevuto solleciti tramite mezzi elettronici o via posta, la CNC avrà il diritto di dissolvere l’accordo con effetto immediato e senza alcun intervento giudiziario; inoltre avrà il diritto di chiedere un rimborso per i danni subiti senza alcun obbligo della CNC al pagamento di eventuali danni subiti dal cliente. La CNC potrà addebitare al cliente tutti i costi che si verificheranno sia al di fuori che in tribunale per preservare i propri diritti vis-à-vis al cliente. I costi extra-giudiziari saranno del 15% della somma dovuta e comunque di un minimo di Euro 1.200,00
3. Ogni pagamento effettuato dal cliente andrà prima di tutto a coprire gli interessi dovuti e successivamente a ridurre i costi sostenuti dalla CNC con riferimento al mancato rispetto del cliente dell’accordo e soltanto poi a ridurre il prezzo dovuto.
4. Se non espressamente concordato, il cliente non avrà diritto ad alcuno sconto, detrazione o controbilancio.
1. La CNC dovrebbe essere in condizioni di consegnare la merce alla data comunicata nella fattura proforma. In caso contrario, la merce sarà consegnata in data appropriata, stimata dalla CNC.
2. La CNC spedirà la merce EX Works (ex fabbrica – Incoterms 2000)
3. Se il cliente richiede una consegna della merce con procedura diversa dal solito, la CNC addebiterà i costi inerenti al cliente, se non diversamente concordato.
4. La CNC avrà il diritto di avvalersi di servizi di terzi per la consegna della merce.
5. Se la merce verrà spedita ad indirizzi di recapito diversi, la CNC considererà ogni consegna come una transazione separata.
6. Se non espressamente concordato, la consegna dovrà essere effettuata come concordato nella conferma d’ordine. La merce consegnata sarà a carico e rischio del cliente se la CNC si è presentata per la consegna, ma il cliente – per qualsiasi ragione – non ha preso in consegna la merce a lui destinata. I costi ed i danni causati da tale mancanza, inclusi costi di deposito, saranno a carico del cliente.
7. Il cliente sarà tenuto a prendere in consegna la merce acquistata entro due (2) settimane dalla data della fattura proforma. In caso di mancata presa in consegna, la CNC avrà il diritto, in base alla sezione 6:60 del Codice Civile Olandese (Burgerlijk Wetboek), di reclamare che la Corte competente rilasci la CNC dai propri obblighi a consegnare la merce concordata oppure, senza che sia richiesta previa notifica di inadempienza, di reclamare il pagamento del prezzo di acquisto dal cliente che non avrà preso in consegna la merce a lui destinata.
8. La CNC avrà il diritto di effettuare modifiche alle specifiche della merce da consegnare senza però avere alcun effetto sulle prestazioni concordate e sulla qualità del prodotto.
1. Senza alcun pregiudizio all’articolo 5, paragrafo 6, la proprietà dell amerce consegnata non passerà al cliente finché quest’ultimo non avrà debitamente pagato per il servizio reso dalla CNC al/per il cliente come stabilito. Fino ad allora, la merce resterà proprietà del fornitore ed il cliente avrà l’obbligo di tenere tale merce separata da altre. Questa merce dovrà essere chiaramente identificabile come proprietà del fornitore.
2. La CNC avrà il diritto, a sua propria ed unica discrezione e senza alcuna responsabilità nei confronti del cliente, di riprendere possesso della merce in questione, se il cliente sarà in ritardo con il pagamento oppure finché il cliente non avrà adempito a tutti i suoi obblighi. Il cliente dovrò rendere la sua piena collaborazione per tale passaggio di proprietà alla CNC.
3. Ogni passaggio di proprietà di merce consegnata al cliente, dopo che il cliente avrà pagato quanto di sua spettanza come sopra indicato, sarà soggetto ad un impegno non rivelato per la CNC come garanzia per il pagamento da parte del cliente per ogni futuro reclamo di qualsiasi natura che la CNC potrebbe rivalere contro il cliente. La CNC avrà il diritto – e per questa causa con la presente viene concessa una procura ufficilae a cura del cliente – di intraprendere gli atti necessari per stabilire tale impegno non rivelato (espressamente inclusi i diritti di impegno attraverso uno strumento autentico oppure tramite una scrittura privata); il cliente inoltre si impegna a fornire, su richiesta della CNC, tutta la sua collaborazione.
4. Nella misura in cui la ritenzione di posesso della merce consegnata da parte della CNC sia esistente a causa di accessione o specificazione, il cliente con la presente, stabilirà anticipatamente un impegno non rivelato in merito alla merce che diverrà elemento costituente per la merce specificata per la CNC, come garanzie per tutte le somme dovute, ora ed in futuro, da parte del cliente alla CNC.
5. La CNC avrà il diritto di trattenere tutte le merci destinate al cliente affinché il cliente non avrà pagato l’intera somma dovuta al fornitore.
6. Le somme dovute dal cliente alla CNC in base all’accordo tra le due parti, saranno immediatamente da pagare se:
a) Al cliente era stata concessa una moratoria per il pagamento dei suoi debiti oppure se egli venisse dichiarato insolvente o in bancarotta oppure se egli fosse schedato;
b) Se il cliente avesse chiuso o trasferito la propria attività;
c) Se fosse stata emessa sentenza contro il cliente a meno che il cliente non presenti appropriate garanzie, le quali saranno sottoposte alla ragionevole opinione della CNC, entro otto (8) giorni solari dalla richiesta ufficiale da parte della CNC, per tutte le somme dovute.
1. La CNC garantisce che la merce è conforme alle specifiche standard della CNC e conformi leggi in vigore al momento della spedizione oppure ad eventuali richieste specifiche da parte del cliente.
2. Ogni altro tipo di garanzia, espressa o implicita, collegata alla merce – sia utilizzata separatamente o insieme ad altre, che include ma che non è limitata ad una garanzia implicita sull’idoneità ed vendibilità, sarà rifiutata.
3. Il cliente avrà l’obbligo di ispezionare la conformità dei prodotti alla consegna, come da accordi intercorsi per la transazione. Se la merce non dovesse essere conforme agli accordi, il cliente dovrà darne notifica alla CNC entro cinque (5) giorni lavorativi.
4. Ogni reclamo collegato a difetti che non erano stati scoperti entro i termini stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo, nonostante un’attenta esaminazione dei prodotti, dovrà essere notificato e ricevuto alla CNC entro cinque (5) giorni dall’avvenuta scoperta del difetto stesso ed in ogni caso non più tardi di quindici (15) giorni dopo la presa in consegna della merce da parte del cliente. La mancata comunicazione da parte del cliente entro i termini stabiliti, non saranno presi in considerazione dal fornitore. Se sarà debitamente provato che la merce sia difettosa, la CNC, a sue spese e discrezione, sostituirà o riparerà la merce in questione oppure effettuerà un rimborso del prezzo pagato dal cliente.
1. Il cliente dovrà pienamente ed incondizionatamente rispettare tutti i diritti di proprietà intellettuale dei prodotti consegnati dalla CNC.
2. Se una terza parte dovesse accusare il cliente di aver violato il diritto di proprietà intellettuale di questa terza parte oppure altri diritti con riferimento alla merce e/o ai servizi forniti dalla CNC, la CNC farà il possibile, per rimuovere la violazione contro la terza parte per esempiio modificando la merce e/o i servizi e/o ottenendo una licenza. Questo procedimento potrà essere applicato solamente a merce e/o servizi prodotti e/o forniti dalla CNC e non su prodotti e/o servizi personalizzati sotto richiesta del cliente. Per poter invocare tale obbligazioni per la CNC, il cliente dovrà, onde evitare la decadenza dei diritti, notificare immediatamente alla CNC ogni violazione come menzionata in questo paragrafo e così permettere alla CNC di controllare eventuali difese oppure di stabilire un accordo amichevole. Senza pregiudizi alle provisioni di cui all’art. 7, la CNC si riserva il diritto di modificare, oppure di chiedere a terzi di modificare in ogni momento sia la merce che i servizi per evitare eventuali possibili violazioni dei diritti di terzi.
1. La CNC potrà dissolvere tutti gli accordi stipulate con il cliente con effetto immediate, e senza alcun intervento da parte giudiziale, tramite notifica scritta al cliente, senza alcuna responsabilità al pagamento di eventuali danni al cliente se:
a) Al cliente era stata concessa una moratoria per il pagamento dei suoi debiti oppure se egli venisse dichiarato insolvente o in bancarotta oppure se egli fosse schedato;
b) Il cliente avesse chiuso o trasferito la propria attività;
c) fosse stata emessa sentenza contro il cliente a meno che il cliente non presenti
appropriate garanzie, le quali saranno sottoposte alla ragionevole opinione della CNC, entro otto (8) giorni solari dalla richiesta ufficiale da parte della CNC, per tutte le somme dovute.
d) Si presentassero circostanze di altra natura che possano creare alla CNC il ragionevole dubbio che il cliente non riesca a soddisfare i propri obblighi in base all’accordo stipulato.
2. Nei casi a cui si fa riferimento nell’articolo 9.1, tutte le somme dovute dal cliente alla CNC, inclusi eventuali danni, saranno immediatamente e completamente in scadenza e pertanto da pagare imminentemente.
1. Senza alcun pregiudizio alle provvisioni di cui all’art. 7, la responsabilità della CNC per danni sofferti dal cliente in collegamento ad un accordo preso tra la CNC ed il cliente,
a) si elimina nella misura in cui i danni siano un risultato di un mancato utile oppure di un utile ridotto ed i costi connessi all’interruzione siano bloccati e/o riattivino un commercio oppure una parte di esso; oppure
b) per ogni danno diverso da quanto menzionato nel punto a), la responsabilità della CNC sarà limitata poiché la CNC è assicurata contro tali danni e, se dovesse sorgere l’occasione, l’assicurazione in questione si incaricherà del pagamento.
Le limitazioni alle quali si fa riferimento al punto a) e b) non saranno applicabili in caso il cliente potesse dimostrare che il danno per il quale riterrà responsabile la CNC sia stato intenzionale oppure dovuto a negligenza da parte della CNC.
2. Se si verificasse un evento a seguito del quale il cliente subisce, o potrebbe ragionevolmente subire un danno, per il quale la CNC non potrà essere ritenuta responsabile, il cliente dovrà informarne la CNC per iscritto entro e non oltre cinque (5) giorni dalla data di tale evento. Se il cliente non dovesse notificare la CNC di tale evento entro i termini stabiliti, il suo diritto di reclamo relativo a tale evento, decadrà automaticamente. Tutti i reclami per danni andranno in prescrizione dopo trenta (30) giorni dalla data dell’evento che aveva causato il danno, a meno che la CNC non ne abbia ricevuto notifica per iscritto nei tempi sopra indicati.
3. In tutte le situazioni in cui la CNC potrà invocare le disposizioni del presente articolo, tali disposizioni potranno essere invocate anche da uno dei dipendenti della CNC come se le disposizioni fossero state stipulate dal dipendente stesso.
4. Il cliente dovrà risarcire la CNC per eventuali danni che la CNC potrebbe subire a causa di pretese da parte di terzi in relazione ai beni o ai servizi forniti dalla CNC.
5. La CNC non sarà responsabile per eventuali danni a seguito di circostanze o mancanze che sfuggono al suo controllo come insufficienza di alimentazione, mancanza di connessione ad internet o disfunzione della rete telefonica.
6. Qualsiasi ritardo nell’esecuzione oppure in caso di mancata esecuzione da parte della CNC dovute a circostanze al di fuori del suo controllo non può dar luogo a responsabilità da parte della CNC, anche in casi di forza maggiore come incendi, allagamenti, esplosioni, tumulti, guerre, attacchi terroristici, pericoli dal mare, problemi con i lavoratori, macchinari difettosi, atti del governo o disposizioni inibitorie, carenze di materie prime o di energia a fronte di costi ragionevoli, e /o di ingorghi.
1. Se, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del contratto, il cliente sia costituita da più parti tra privati e/o parti di forma giuridica, ciascuno di questi soggetti privati e/o legali, saranno congiuntamente responsabili nei confronti della CNC per tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo.
1. Tali disposizioni, che per loro natura, sono destinate a restare valide anche dopo la cessazione dell’accordo, a prescindere dalla causa, rimarranno in vigore anche dopo la risoluzione. L’invalidità di eventuali disposizioni particolari, per qualunque motivo, non pregiudica la validità di altre disposizioni.
1. Il cliente non dovrà in alcun modo rivelare a terzi dettagli o informazioni inerenti all’accordo, che potranno venire a sua conoscenza durante la formazione o l’esecuzione del presente accordo. Informazioni e dettagli dei quali lui è a conoscenza oppure che dovrebbe ragionevolmente conoscere, sono da intendersi strettamente riservati. La precedente frase non sarà applicata in caso la divulgazione si rendesse necessaria per l’esecuzione del presente accordo oppure qual’ora il cliente avesse l’obbligo di comunicare tali informazioni in virtù di una regolamentazione legislativa.
1. Il cliente potrà cedere i diritti o gli obblighi derivanti dal presente accordo a terzi, oppure richiedere ad una terza parte di assumersi tali diritti od obblighi, solo con previa autorizzazione scritta da parte della CNC. La CNC potrà aggiungere ulteriori condizioni a tale autorizzazione.
1. L’accordo è subordinato esclusivamente alle leggi dei Paesi bssi. Viene espressivamente rinunciato all’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sui contratti internazionali di vendita di beni.
2. Eventuali controversie che potranno sorgere in relazione al presente accordo oppure risultanti dal presente accordo, incluse le controversie circa la sua esistenza e la sua validità, dovranno essere sottoposte alla giurisdizione esclusiva del Giudice di competenza nel luogo in cui la CNC ha la sua sede legale, a meno che la CNC non designi un giudice diverso.
Weert, 1 June 2009